Serie A, 5 squalificati. Il Giudice sportivo chiude la Curva Nord dell’Olimpico

I provvedimenti del Giudice sportivo dopo la 16a di Serie A

Cinque calciatori squalificati, sette club multati, una curva chiusa: sono questi, in estrema sintesi, i provvedimenti disposti dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea all’indomani della 16a giornata del campionato di Serie A 2022/23.

Calciatori, squalifica per una giornata effettiva di gara:
AKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
AMIONE Bruno (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
COULIBALY Lassana (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MEITE Soualiho (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Sanzioni per i club:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, un proprio collaboratore inserito in distinta, pur non essendo tesserato, contestato reiteratamente l’operato arbitrale.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un contenitore di cartone contenente cibo, per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco, al
43° del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un bicchiere di carta contente alcuni fazzoletti di carta che casualmente attingeva un collaboratore della
Procura federale, senza alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Questa invece la decisione riguardante la Curva Nord laziale:

“Il Giudice sportivo, letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore ‘ospiti distinti sud-est’, si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1.000 dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce Banda ed Umtiti; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato ‘Curva Nord’ dello Stadio Olimpico di Roma; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, n. 4, CGS; delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, privo di spettatori”.

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