Fischi e cori nel minuto di raccoglimento per Giorgio Napolitano: numerosi club multati

Fischi e cori nel minuto di raccoglimento per Napolitano:

Numerosi club di Lega Pro sono stati multati per fischi e cori nel minuto di raccoglimento osservato per Giorgio Napolitano.

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale e, al termine della gara, un coro offensivo nei confronti dei tesserati della squadra avversaria;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena e chiusa che colpiva la parte superiore della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria, senza conseguenze;

C) per avere uno sparuto gruppo di sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).

AMMENDA € 800,00

PADOVA

per avere i suoi sostenitori, durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare l’inno della propria squadra senza osservare il silenzio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).

RIMINI

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del primo tempo e al 29° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. 29/84 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 4° minuto del primo tempo all’interno dell’area di rigore un fumogeno acceso, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TORRES

per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud: 1. al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; 2. durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare cori di incitamento alla loro squadra senza osservare il silenzio. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CROTONE

per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 21°minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; 2. al 24°minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

L.R. VICENZA

per avere i suoi sostenitori (circa una decina) posizionati nel Settore Curva Sud, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).

VIRTUS FRANCAVILLA

per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 40° minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.). 29/85

AMMENDA € 300,00

SESTRI LEVANTE

per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale, intonato, al 72°minuto della gara, per tre volte, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

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