
Quattro giornate di stop al centrocampista in forza al Catania. Decimata la Vis Pesaro, che dovrà fare a meno di ben 3 giocatori col Pescara
Il Giudice sportivo ha emanato i provvedimenti disciplinari dopo il primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Sono otto i calciatori squalificati di cui ben tre della Vis Pesaro. Stangata per Alessandro Quaini (Catania), fermato per quattro giornate. Per quanto riguarda i club, invece, sanzionate cinque società.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA): per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
VALENTI BRUNO (MONOPOLI)
CIOFFI ANTONIO (RIMINI)
OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)
PAGANINI LUCA (VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1°, 4°, 25°, 33°e al 43° minuto del primo tempo, al 6° e al 28° minuto del secondo tempo, trentatré fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 12°, 14°, 27°, 33° e al 42° minuto del primo tempo, al 6° e al 21° minuto del secondo tempo, otto fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 45° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 12°, 14° e al 35° minuto del primo tempo e al 17° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque petardi di alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
RIMINI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11°, al 44°, al 45° e al 48° minuto del secondo
tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, esposto, al 3° minuto del primo tempo per circa tre minuti, uno striscione non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 15° e al 16° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco, così ritardando la ripresa del gioco, per circa un minuto;
2. al 33° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere (tre dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale
Ospiti), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre festeggiavano la vittoria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).