Nella giornata di mercoledì è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo della Superlega: omologato dunque il risultato del campo.
Il Giudice Sportivo della Superlega di pallavolo ha respinto il ricorso della Vero Volley Monza, presentato dopo il 2-3 contro Cisterna dello scorso 8 novembre. A comunicarlo è stata la Lega Pallavolo Serie A nella giornata di mercoledì, confermando dunque il risultato sul campo di sabato, che ha premiato il club biancoblù.
La Vero Volley aveva presentato ricorso per contestare l’accoglimento da parte dell’arbitro di una richiesta di video-check di Cisterna, relativa a un presunto fallo di invasione durante il tie-break sul punteggio di 13-14. la revisione aveva portato all’annullamento del punto della Vero Volley, con l’assegnazione dello stesso ai pontini. Il club del Consorzio, in particolare, contestava le tempistiche della richiesta di video-check.
“L’esame degli atti ufficiali, di concerto con l’individuazione delle norme regolanti le modalità di accesso ai procedimenti su istanza, nonché di quelle che sovraintendono al governo del procedimento di richiesta del Video-Check, convincono questo Ufficio della sussistenza di un duplice profilo di inammissibilità dell’istanza proposta, vuoi, in via prevalente, riguardo al rito, vuoi, per quel che possa valere sul comunque da decidersi sul rito, anche preliminarmente sul merito” si legge nella nota della Lega Pallavolo.
“Quanto al rito, richiamato quanto strettamente disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla regolare formalizzazione e perfezionamento della prima fase di istanza avverso il risultato di gara, nonché la perentorietà dei termini ivi indicati e di cui al successivo settimo comma, l’istanza, come detto, appare prima facie inammissibile”.
“Nello specifico, dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova, emerge che il sodalizio reclamante, conclusasi la gara alle ore 20:35, abbia confermato il preannuncio di istanza alle ore 20:52 e, cioè, oltre il termine perentorio di cui al quarto comma dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale. Quanto alla ragione di inammissibilità sul merito del lamentato, ferma la prevalenza e il carattere assorbente della dedotta inammissibilità sul rito, ci si limita a richiamare il disposto regolamentare di cui all’art. 16 del Regolamento Video-Check che sancisce l’inammissibilità di istanze volte a censurare le decisioni dell’arbitro sull’utilizzo dello strumento di verifica a posteriori delle azioni di gioco” conclude la Lega nelle motivazioni che hanno portato al respingimento del ricorso.