Serie B, sei i calciatori squalificati

Stop per sei in B

Sono sei i calciatori di serie B squalificati nell’ultima giornata di campionato. Tutti i giocatori sono stati fermati per un turno. Nove le società multate.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRISANTO Lorenzo (Alessandria): per avere, al 26° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarta Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALABRESI Arturo(Lecce):  per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;  già diffidato (Quinta sanzione).
CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;  già diffidato (Quinta sanzione).
CORAZZA Simone (Alessandria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
D’ORAZIO Tommaso (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MAJER Zan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ALESSANDRIA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in prossimità della porta del portiere avversario, un bengala, che costringeva  l’Arbitro ad interrompere la gara per 40 secondi, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ASCOLI    per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla  Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.500,00:  alla  Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo  tempo, lanciato tre piccoli contenitori di plastica di cui due nel recinto ed uno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo ed al 4° del secondo tempo, lanciato due bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lancia to nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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